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Querimonie Viaggi

Cancellations & postponements – parte seconda

di W.E.

Questo post va considerato come aggiornamento del post pubblicato alla fine di aprile, dal titolo “Cancellations & Postponements”, che potete leggere qui.

Qualche tempo fa ho capito che la mia (dis)avventura tra le maglie dei rimborsi aerei potrebbe durare ben più di quanto avevo previsto. Ecco come. Mentre TAP Portugal risponde ai miei reclami con laconiche email (in cui, senza dirmi chiaramente che non può o non vuole rimborsarmi il biglietto, mi comunica che ha aggiornato le sue politiche di refund e che l’unico modo per esaudire velocemente le richieste di tutti i clienti è quello di fornire dei voucher seppure a condizioni più vantaggiose rispetto a prima), scopro in realtà che è tutta colpa del mio Paese se io non otterrò il mio rimborso. Infatti, dal 30 aprile è entrato in vigore l’art. 88-bis della legge n. 27 del 24 aprile 2020 che ha totalmente cambiato le regole sui rimborsi dei voli aerei cancellati per coronavirus. In pratica questo articolo dice che il vettore può limitarsi ad offrire il voucher e che il destinatario non può pretendere il rimborso in altra forma. A questo punto la Commissione Europea ha inviato una lettera al Governo italiano chiedendogli di rivedere la legge dato che questa è in contrasto col Regolamento Europeo a noi ormai noto. Il Governo italiano doveva rispondere entro il 28 maggio e non l’ha fatto. A questo punto possiamo aspettare che l’UE apra una procedura di infrazione. Tutto ciò mi viene confermato da un gentile avvocato di Altroconsumo, che mi consiglia di richiedere comunque i voucher e poi aspettare di vedere cosa succede. 
ADUC fa una sintesi chiara della questione. 

Un bel casino. Ma io non demordo. Dunque, a risentirci presto su questi schermi.

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